Le sbarre. Il codice a barre. Numeri. Non un volto, al massimo un profilo, un'ombra. Una detenzione perpetua. Una data,di fine pena, non immaginabile. Una data che è un mai.
Il diritto di sperare, però, non può essere negato a nessuno. 
Questo è il sito internet ufficiale del progetto di ricerca THE RIGHT TO HOPE. LIFE IMPRISONMENT IN THE EUROPEAN CONTEXT (553149-EPP-1-2014-ITEPPJMO-MODULE). Cofinanziato dall'Unione Europea, ha l'obbiettivo di contribuire a far decollare un serio ed appassionato dibattito sull'ergastolo, coinvolgendo Università, istituzioni e società civile.

* Qui gli audio-video degli interventi per il progetto del Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo:
- Dialogo-intervista, 1.6.2018: here
- The future of the ECtHR and the execution of its judgments
, 28.11.2017: brochure | audio-video
- The
Human Rights from a European Perspective, 26.10.2015: brochure | audio-video
- Life Imprisonment and the European Right to Hope, 8.5.2015: brochure | audio-video; here in English 


* I nostri primi due libri:

Ergastolani senza scampo (2016) e I diritti umani in una prospettiva europea (2016)


 I diritti umani in una prospettiva europea.

 

* Il nostro terzo libro: Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale (2019) 

* Il nostro quarto libro: Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis (2020)

diritto alla speranzaIl diritto alla speranza davanti alle Corti

* Un nostro articolo, con un Amicus Curiae sull'ergastolo ostativo alla Corte di Strasburgo, caso Viola:

Davide Galliani, Andrea Pugiotto, "Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?", in Rivista AIC, 4/2017

* Viola v. Italia n. 2, I sezione, Corte europea dei diritti umani, 13 giugno 2019: here (in francese) e qui (in italiano)

* Un primo commento al caso Viola v. Italia n. 2: qui

* Tre convegni immediatamento dopo Viola v. Italia n. 2: 

Roma, 4 luglio 2019: qui | Ferrara, 27 settembre 2019: qui | Reggio Calabria, 4 ottobre 2019: qui |

* Speciale "Il Sole 24 Ore" su ergastolo ostativo: qui

* Amicus Curiae, Nuovi Seminari Preventivi, Università degli Studi di Ferrara: qui 

* Comunicato Corte costituzionale, 23 ottobre 2019: qui

* Primo convegno dopo il comunicato, Milano, 25 ottobre 2019: qui

* Sentenza 253/2019, Corte costituzionale: permessi premio, ergastolo ostativo: qui

* Ordinanza 18518/2020, Corte di Cassazione, I sezione penale: liberazione condizionale, ergastolo ostativo, Viola: qui

* Ordinanza 97/2021 Corte costituzionale, ergastolo ostativo: primo commento: qui

* Un articolo:
Davide Galliani, The Reducible Life Imprisonment Standard from a WorldWide and European Perspective, in Global Jurist, 1/2016


* Un nostro convegno su "Spes contra Spem": qui

* Un articolo: 
Davide Galliani, Dialogo (immaginario) fra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale, in Questione Giustizia, 21.10.2020

* Un primo approccio:
Reopen the Question. Death Penalty, Life Imprisonment, and Constitutionalism

*
 Pena di morte e pena perpetua: e il senso di umanità?, qui

 

* Laboratorio dignità umana: here

Per iniziare:

Vinter and Others v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, G.C., July 9 2013, concurring opinion, Judge Ann Power-Forde:

"However, what tipped the balance for me in voting with the majority was the Court's confirmation, in this judgment, that Article 3 encompasses what might be described as "the right to hope". It goes no further than that. The judgment recognizes, implicitly, that hope is an important and constitutive aspect of the human person. Those who commit the most abhorrent and egregious of acts and who inflict untold suffering upon others, nevertheless retain their fundamental humanity and carry within themselves the capacity to change. Long and deserved though their prison sentences may be, they retain the right to hope that, someday, they may have atoned for the wrongs which they have committed. They ought not to be deprived entirely of such hope. To deny them the experience of hope would be to deny a fundamental aspect of their humanity and to do that would be degrading".

"In ogni caso, ciò che mi ha fatto propendere nel votare con la maggioranza è stato il fatto che in questa decisione la Corte ha confermato che l'articolo 3 ricomprende quello che può essere descritto come "il diritto alla speranza". Non si tratta di altro. La decisione riconosce, implicitamente, che la speranza è un aspetto importante e costitutivo di ogni essere umano. Coloro che commettono le più ripugnanti e vergognose tra le azioni e che procurano indicibili sofferenze mantengono in ogni caso la loro fondamentale umanità e conservano dentro di sé la capacità di cambiare. La loro detenzione può essere lunga e meritata ma conservano il diritto alla speranza che un qualche giorno gli errori che hanno commesso possano essere espiati. Non devono essere deprivati interamente di questa speranza. Negare loro l'esperienza della speranza vorrebbe dire negargli un aspetto fondamentale della loro umanità e questo sarebbe degradante".


Per ulteriori informazioni: Prof. Davide Galliani (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), 
coordinatore scientifico (
cv) - Erasmus + Project Result on: imprisonment

Vogliamo la verità per Giulio Regeni | Il Friuli 

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